La caduta dall’alto è tra le cause più frequenti di infortunio grave nell’edilizia e nella manutenzione. In questa guida AIPAA spiega cosa si intende per rischio di caduta dall’alto, cosa prevede il D.Lgs. 81/2008, cosa dicono i dati INAIL e in che ordine vanno scelte le misure di prevenzione.
Si parla di rischio di caduta dall’alto ogni volta che una persona lavora su un piano da cui può cadere a una quota inferiore: una copertura, un bordo non protetto, un’apertura nel solaio, una scala, un’attrezzatura sollevata. Il pericolo non dipende solo dall’altezza, ma anche da cosa c’è sotto, dalla superficie su cui si cammina e da come si raggiunge il posto di lavoro.
Le coperture sono il caso più delicato: oltre al bordo del tetto ci sono lucernari, lastre non portanti e superfici scivolose, che possono cedere sotto il peso di una persona anche lontano dal bordo.
Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 107, definisce lavoro in quota l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Sopra questa soglia si applicano le regole specifiche del Titolo IV, Capo II: scelta delle attrezzature, protezioni collettive, dispositivi anticaduta.

Sotto i 2 metri non si parla di lavoro in quota in senso tecnico, ma il rischio non sparisce. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori (art. 28) e adottare le misure adeguate anche quando la caduta avviene da un’altezza inferiore, per esempio da una scala o da un piano di carico.
Secondo i dati INAIL su industria, edilizia e servizi (aggiornamento al 30 aprile 2023), gli infortuni per caduta dall’alto in Italia sono passati da 11.234 nel 2018 a 8.931 nel 2022, circa il 20% in meno. Il minimo del periodo, 7.884 casi, coincide con il 2020.

La tabella completa per regione è nell’articolo Cadute dall’alto: i dati INAIL sugli infortuni. Il calo è più marcato nelle regioni che hanno reso obbligatori i sistemi anticaduta fissi sulle coperture.
La caduta dall’alto viene spesso associata alla costruzione di un edificio nuovo. In realtà gran parte degli infortuni gravi e mortali avviene durante la manutenzione e gli interventi straordinari sulle coperture e negli ambienti industriali: pulizia di grondaie e lucernari, interventi su impianti fotovoltaici e di climatizzazione, riparazioni dopo un temporale. Sono lavori brevi, spesso non programmati, svolti su coperture che non sono state pensate per essere percorse in sicurezza.
La valutazione del rischio di caduta dall’alto parte dal luogo e dal tipo di lavoro. Gli elementi da considerare sono:
Nei cantieri la valutazione confluisce nel piano operativo di sicurezza dell’impresa; per gli interventi di manutenzione nel documento di valutazione dei rischi del datore di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 non lascia libera la scelta delle misure: stabilisce una gerarchia precisa.

Le scale portatili come posto di lavoro in quota sono ammesse solo quando attrezzature più sicure non sono giustificate, per il rischio limitato e la breve durata dell’intervento o per caratteristiche del sito non modificabili.
Sulle coperture dove la manutenzione è periodica, la soluzione più efficace è installare una volta per tutte sistemi di ancoraggio fissi: linee vita, ancoraggi puntuali, binari, parapetti permanenti. Chi sale sul tetto trova il sistema già pronto e non deve improvvisare. Questi dispositivi sono regolati da norme tecniche specifiche, come la UNI EN 795 e la EN 17235:2024, e in molte regioni sono obbligatori per le nuove coperture e per gli interventi sul tetto.
Un sistema di ancoraggio è sicuro se è progettato per quella copertura, installato da personale qualificato e controllato nel tempo. Per questo AIPAA ha avviato con DEKRA un percorso di certificazione degli installatori secondo la UNI 11900:2023.
Una caduta da un piano di lavoro a una quota inferiore: da una copertura, da un’apertura, da una scala o da un’attrezzatura. Il D.Lgs. 81/2008 parla di lavoro in quota quando l’altezza di caduta supera i 2 metri rispetto a un piano stabile.
Dipende dalla valutazione dei rischi. Le regole specifiche sui lavori in quota si applicano sopra i 2 metri, ma il datore di lavoro deve valutare e ridurre anche il rischio di cadute da altezze inferiori.
Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione di tutti i rischi. Nei cantieri la valutazione è contenuta nel piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice.
La legge dà priorità alle protezioni collettive, come parapetti e reti, rispetto ai dispositivi individuali. L’imbracatura collegata a un ancoraggio si usa quando una protezione collettiva non è realizzabile.
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