Fake news: linee guida in ambito salute e sicurezza

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento serio e che merita di essere trattato con estrema attenzione. Tra le figure che si occupano di sicurezza il datore di lavoro, l’RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), l’RLS (il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sono le figure chiave per il miglioramento continuo. Ognuno di essi, per poter lavorare, deve avere una profonda conoscenza degli aspetti normativi e di buona prassi che caratterizzano il settore.

Parte di questa conoscenza passa attraverso i canali di informazione digitale, fra cui i Social, siti web specialistici, blog e siti web aziendali. Avere accesso ed identificare le informazioni corrette è essenziale per salvaguardare la vita dei lavoratori e per guidare gli investimenti dei rispettivi datori di lavoro. Fake news, falsi miti ed interpretazioni sbagliate possono creare diversi problemi nel mondo del lavoro e della sicurezza.

Un’informazione errata può essere deleteria sia dal lato del datore di lavoro, che dal lato del lavoratore. Al lavoratore deve infatti essere garantito un ambiente lavorativo sicuro in cui il rischio è ridotto al minimo; un‘informazione scorretta o una mancata comunicazione può mettere a repentaglio la vita delle persone e deve essere combattuta con forza. Dall’altra parte, il datore di lavoro deve districarsi in una intricata matassa di norme per decidere come effettuare in modo efficace i propri investimenti. Il mondo della sicurezza è infatti caratterizzato da Regolamenti Europei, Direttive, Leggi Nazionali, Leggi Regionali e norme tecniche che sono accompagnate da regolamenti locali d’igiene e comunali che possono rendere la vita difficile per chi è alla ricerca di un’informazione chiara e semplice. Informazioni errate portano all’esecuzione di investimenti sbagliati, ad investire più volte e male.

Per questi motivi è sempre importante fare affidamento a professionisti competenti, mantenendo alti i livelli di formazione ed aggiornamento. Informarsi dalle fonti corrette e saper valutare i casi specifici può fare la differenza. AIPAA, ed in particolare nella relativa Commissione Tecnica, è sempre aggiornata sulle nuove norme e le buone pratiche che regolano il settore della prevenzione delle cadute dall’alto.

Fake news: la marcatura CE è obbligatoria per le linee vita permanenti

Fino al 2012 l’unica norma tecnica di riferimento per i dispositivi di ancoraggio era la UNI EN 795:2002 “Protezione contro le cadute dall’alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove”. Nel 2012 è stata poi emanata la norma UNI EN 795:2012 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio” che ha sostituito la UNI EN 795:2002 definendo i requisiti ed i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio assimilabili a DPI ovvero removibili e trasportabili. Questa norma era stata sviluppata nell’ottica di essere armonizzata con la direttiva CE/89/686 dei dispositivi di protezione individuale (DPI). E’ noto che, una volta armonizzate rispetto alla direttiva DPI, i dispositivi che rientrano nel campo di applicazione della norma devono seguire il rispettivo iter di certificazione.

Tuttavia, la norma tecnica UNI EN 795:2012 fu armonizzata solo in parte, come espresso nella Decisione di Esecuzione dell’UE 2015/2181 e come confermato dall’elenco di tutte le norme armonizzate presenti nella Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento 425/2016. L’armonizzazione fu infatti confermata per le sole tipologie di ancoraggi B ed E, come espresso nella Decisione di Esecuzione dell’UE 2015/2181 e confermato dall’elenco di tutte le norme armonizzate presenti nella Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione dell’attuale regolamento 425/2016.

Nel frattempo però, “l’obbligo di marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio permanenti” diventò una notizia diffusa, tanto che alcuni produttori iniziarono a testare i rispettivi dispositivi secondo la nuova norma EN 795:2012, e gli stessi enti notificati rilasciarono certificati di tipo per la marcatura CE in virtù della presunzione di conformità della norma alla direttiva. Per diversi anni, sul mercato sono stati proposti dispositivi erroneamente marcati con la dicitura CE e gli stessi professionisti richiedevano e richiedono, talvolta anche oggi, sistemi di ancoraggio per installazioni permanenti dotati di marcatura CE secondo UNI EN 795:2012.

Un po’ di chiarezza fu’ fatta con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emessa il 13 Febbraio 2015, nella quale veniva specificato che i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto possono essere sostanzialmente suddivisi in due macrocategorie: removibili e permanenti. I primi rientranti nel campo di applicazione della direttiva CE/89/686 del consiglio (oggi superata dal regolamento 425/2016). I secondi rientranti nel regolamento 305/2011 del Parlamento Europeo relativo ai prodotti da costruzione.

Tuttavia, per concludere che la marcatura CE dei dispositivi permanenti non è obbligatoria manca un ulteriore passaggio. Infatti, se è vero che i dispositivi di ancoraggio destinati ad installazioni permanenti non sono DPI, permane il dubbio che la marcatura CE sia obbligatoria in virtù del regolamento dei prodotti da costruzione. Per rispondere dobbiamo leggere con attenzione il sopracitato regolamento. Al comma 2 dell’art. 8 “Principi generali ed uso della marcature CE” riporta “la marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6” che definiscono i requisiti e il contenuto della dichiarazione. Inoltre, i primi due comma dell’Art. 4 dicono che “Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione […]”.

Ne consegue che, allo stato attuale del regolamento e per l’attuale mancanza di una norma armonizzata sui dispositivi di ancoraggio destinati ad installazioni di carattere permanente, la marcatura CE sui relativi dispositivi non è obbligatoria. E’ necessario comunque rimanere informati poiché una modifica al regolamento o l’uscita di una nuova norma tecnica armonizzata potrebbe cambiare la situazione.

Fake News: gli impianti dotati di dispositivi testati secondo norme tecniche superate devono essere dismessi

 

Negli ultimi anni, AIPAA ha ricevuto diverse richieste di chiarimento inerenti alcune notizie che sono circolate sulla rete, fra queste alcuni spot pubblicitari/newsletter informative allarmavano i datori di lavoro ed i consumatori che avevano fatto recenti investimenti per la messa in sicurezza degli impianti. In particolare, era stata diffusa la notizia che le nuove norme in materia di sistemi di ancoraggio avrebbero fatto decadere la validità di certificazione dei prodotti costruiti ed installati prima della data di uscita della norma stessa.

Si può facilmente comprendere come questo tipo di informazione possa mettere in allarme i destinatari, i quali si preoccupano che a seguito della futura ispezione e manutenzione del loro impianto possano vedersi mettere l’impianto fuori servizio, vanificando i propri investimenti. Dall’altro lato, le aziende produttrici e installatrici dei dispositivi di ancoraggio avrebbero potuto strumentalizzare queste informazioni per riproporre l’aggiornamento degli impianti esistenti.

Fortunatamente, le aziende associate ad AIPAA, prendendo le parti dei consumatori e a sostegno della serietà del settore, hanno evidenziato il problema ed hanno supportato l’associazione a formulare una richiesta di delucidazioni al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La richiesta è stata presentata facendo riferimento alle varie normative di prodotto presenti sugli impianti installati (795:2002 prima del 2015 oppure 11578:2015 per gli impianti successivi) e sottolineando come  ciascuna norma definisca criteri diversi per la determinazione della periodicità delle ispezioni e la modalità per eseguirle. A fronte di questo è stata chiesta conferma che per gli impianti già installati possano valere le procedure ispettive e di manutenzione previste dalle norme di prodotto a cui i dispositivi fanno riferimento o più in generale che si possa applicare la norma UNI 11560:2014 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”.

La risposta è arrivata con la circolare del 04/12/2019 e riporta “Per quanto attiene alla manutenzione dei sistemi anticaduta installati in passato, ferma restando la necessità di un costante controllo della funzionalità dei predetti sistemi, ad avviso di questo consesso, in analogia con i principi vigenti in ambito costruzioni, possono restare valide le norme precedenti vigenti all’epoca dell’installazione, fino a che il primo necessario intervento di manutenzione non richieda l’adeguamento alle normative attuali.”

Ne consegue che, fatto salvo casi particolari, gli impianti dotati di dispositivi testati secondo norme tecniche superate non devono necessariamente essere dismessi.

Conclusioni

False notizie, fake-news, mezza verità ed errori di interpretazione sono un problema reale. Il mondo digitale nel quale viviamo amplifica la velocità con cui queste notizie circolano ed i potenziali danni che possono creare. Le aziende, fomentate dalla necessità di rispondere in modo veloce e dinamico alle esigenze del mercato, possono cadere vittime inconsapevoli di queste notizie. Per proteggersi, è importante fare riferimento a fonti autorevoli, informarsi in modo dettagliato e lavorare per coprire i vuoti normativi presenti. In questo modo, è possibile formare un mercato serio e credibile, con regole chiare e precise.


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