EN 17235:2024 è ora armonizzata: i rischi nella delicata transizione normativa

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, la EN 17235:2024 è ora armonizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si entra quindi nel periodo di coesistenza, ovvero un intervallo di tempo durante il quale possono coesistere sul mercato prodotti non marcati CE e prodotti marcati CE.
Nel contesto del periodo di coesistenza, è opportuno richiamare l’attenzione su un rischio concreto e immediato: l’eventualità che la EN 17235:2024 venga indicata dai progettisti come unico riferimento normativo, escludendo le norme attualmente applicabili, prima della conclusione del periodo di coesistenza. Un simile approccio, seppur formalmente motivato dall’avvenuta armonizzazione, risulterebbe nella pratica prematuro e non coerente con lo stato attuale del sistema di valutazione e certificazione.


Condividi

Il periodo di coesistenza e le sue finalità

La norma EN 17235:2024 riguarda i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza destinati all’installazione in copertura, comunemente indicati come linee vita.
La “Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio” conclude un iter normativo particolarmente lungo e complesso, nel corso del quale la EN 17235 è rimasta per un periodo significativo priva di un inquadramento regolamentare definito.
Con l’armonizzazione, la norma acquisisce ora piena rilevanza ai fini della marcatura CE dei prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. La Decisione stabilisce un periodo di coesistenza compreso tra il 09 febbraio 2026 e il 09 agosto 2027. Tale periodo non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce uno strumento essenziale per consentire al sistema produttivo, ai laboratori di prova e agli organismi notificati di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti normativi.
Al termine del periodo di coesistenza, a decorrere dal 10 agosto 2027, la marcatura CE in conformità alla EN 17235:2024 diventerà obbligatoria, con applicazione integrale degli obblighi previsti dal CPR in materia di valutazione e verifica della costanza della prestazione, prove di tipo e controllo della produzione in fabbrica.

Criticità applicative

Con l’introduzione della EN 17235:2024 emergono criticità rilevanti legate alla struttura del sistema di valutazione della conformità, più che alle capacità operative dei singoli fabbricanti. Alla data odierna, non risultano infatti laboratori o enti pienamente operativi in grado di svolgere le attività previste dalla norma. L’avvio di tali attività è subordinato al completamento dei percorsi di accreditamento e autorizzazione previsti dal sistema nazionale di valutazione della conformità, che in Italia fa capo ad Accredia, in qualità di organismo nazionale di accreditamento.
Tale condizione non è riconducibile a inerzie industriali, bensì al fatto che, prima della pubblicazione della decisione di armonizzazione, le procedure necessarie non potevano essere avviate, in quanto prive del presupposto normativo richiesto.
È pertanto realistico ritenere che l’intero periodo di coesistenza sarà necessario affinché:

• i laboratori ed enti notificati completino i percorsi di accreditamento e diventino operativi,
• i fabbricanti possano eseguire le prove previste dalla EN 17235:2024, caratterizzate da elevata complessità e da tempi di esecuzione significativi,
• i prodotti conformi siano effettivamente disponibili sul mercato.

Ne consegue che i fabbricanti, allo stato attuale, non dispongono di margini operativi per accelerare il processo di adeguamento, dovendo necessariamente attendere la piena operatività del sistema di valutazione della conformità.

Norme applicabili nel periodo transitorio

Nel periodo di coesistenza continuano pertanto a costituire un riferimento tecnico rilevante:

• la UNI 11578:2015,
• la EN 795:2012,

fino a quando i fabbricanti non saranno concretamente in grado di completare le attività di prova e certificazione e di immettere sul mercato prodotti marcati CE conformi alla EN 17235:2024.

L’armonizzazione della EN 17235:2024 rappresenta un passaggio normativo di rilievo, ma richiede una gestione attenta e graduale, coerente con le effettive capacità operative dei sistemi nazional di valutazione della conformità.
Il periodo di coesistenza deve essere interpretato come una fase necessaria di adattamento tecnico e organizzativo. Un’applicazione anticipata ed esclusiva della nuova norma rischierebbe di compromettere una transizione ordinata e sostenibile
verso il nuovo quadro normativo.