Gli interventi recenti sul d lgs 81 08 hanno interessato due disposizioni chiave per i lavori in quota: l’art 113 e l’art 115.
Il legislatore ha precisato i criteri di utilizzo delle scale per lavori in quota e ha riorganizzato le regole relative ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
Ne deriva un quadro più definito in tema di normativa sicurezza scale, di impiego delle scale a pioli e delle scale alla marinara 81 08, oltre che di scelta dei dispositivi di protezione individuale.
Gli aggiornamenti al dlgs 81 riguardano principalmente:
L’obiettivo è ridurre le aree di incertezza nella normativa scale e rendere più coerente l’integrazione tra requisiti di legge, normative scale industriali e norme tecniche di riferimento.
Nel nuovo assetto, l’art 113 richiama con maggiore precisione le condizioni per l’uso sicuro di:
Tra gli aspetti rilevanti:
Per le scale fisse verticali è previsto l’impiego di una protezione contro la caduta (gabbia o sistema anticaduta guidato), da definire in base alle risultanze della valutazione dei rischi.
L’art 115 aggiornato introduce una scansione più netta tra le diverse misure di protezione. Il testo:
L’articolo 115 non viene quindi interpretato solo come elenco di dispositivi, ma come riferimento per la progettazione complessiva delle misure per i lavori in quota, anche in combinazione con la normativa sicurezza scale.
Alla luce di questi aggiornamenti, le organizzazioni che utilizzano scale per lavori in quota dovrebbero prevedere almeno le seguenti azioni: