Aggiornamenti agli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/08: sintesi operativa

Gli interventi recenti sul d lgs 81 08 hanno interessato due disposizioni chiave per i lavori in quota: l’art 113 e l’art 115.

Il legislatore ha precisato i criteri di utilizzo delle scale per lavori in quota e ha riorganizzato le regole relative ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Ne deriva un quadro più definito in tema di normativa sicurezza scale, di impiego delle scale a pioli e delle scale alla marinara 81 08, oltre che di scelta dei dispositivi di protezione individuale.


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Ambito degli interventi normativi

Gli aggiornamenti al dlgs 81 riguardano principalmente:

  • i requisiti tecnici e di utilizzo delle scale fisse e delle scale portatili, richiamati dall’art 113;
  • i criteri per l’adozione di sistemi collettivi e DPI anticaduta, disciplinati dall’art 115 (talvolta citato impropriamente come decreto 115 del 2008).

L’obiettivo è ridurre le aree di incertezza nella normativa scale e rendere più coerente l’integrazione tra requisiti di legge, normative scale industriali e norme tecniche di riferimento.

Requisiti per scale e accessi in quota (art 113)

Nel nuovo assetto, l’art 113 richiama con maggiore precisione le condizioni per l’uso sicuro di:

  • scale a pioli portatili;
  • scale in sezione collegate;
  • scale fisse verticali, incluse le scale alla marinara 81 08.

Tra gli aspetti rilevanti:

  • viene ampliata l’attenzione alle scale fisse con sviluppo verticale oltre determinate altezze;
  • viene sottolineato il ruolo dell’inclinazione scala a pioli e della corretta configurazione dell’appoggio;
  • si ribadiscono distanze, dimensioni e geometrie minime, in linea con la normativa scale e con le normative scale industriali applicabili.

Per le scale fisse verticali è previsto l’impiego di una protezione contro la caduta (gabbia o sistema anticaduta guidato), da definire in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

Sistemi anticaduta e gerarchia delle misure (art 115)

L’art 115 aggiornato introduce una scansione più netta tra le diverse misure di protezione. Il testo:

  • conferma la priorità delle misure collettive (parapetti, sistemi di bordo, reti) rispetto ai DPI;
  • distingue tra sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento e sistemi di arresto caduta;
  • collega la scelta del sistema alla specificità dei lavori in quota da svolgere.

L’articolo 115 non viene quindi interpretato solo come elenco di dispositivi, ma come riferimento per la progettazione complessiva delle misure per i lavori in quota, anche in combinazione con la normativa sicurezza scale.

Attività minime richieste a aziende e tecnici

Alla luce di questi aggiornamenti, le organizzazioni che utilizzano scale per lavori in quota dovrebbero prevedere almeno le seguenti azioni:

  1. Censimento e verifica delle scale
    • rilevazione di scale a pioli, scale in sezione, scale alla marinara e altri accessi;
    • controllo di conformità rispetto a art 113, norma scale interna e norme tecniche esterne.
  2. Analisi delle protezioni esistenti
    • verifica dell’efficacia di gabbie e sistemi anticaduta presenti sulle scale fisse;
    • coerenza tra altezza, frequenza d’uso, modalità di accesso e soluzione adottata.
  3. Rivalutazione dei DPI alla luce dell’art 115
    • applicazione della gerarchia prevista dall’art 115 tra protezioni collettive, trattenuta, posizionamento e arresto caduta;
    • adeguamento delle procedure di scelta, uso e manutenzione dei dispositivi.
  4. Aggiornamento di DVR, istruzioni e formazione
    • integrazione puntuale dei riferimenti a d lgs 81 08, art 113 e art 115 nella documentazione di sicurezza;
    • formazione mirata su uso corretto delle scale e gestione dei sistemi anticaduta.