11560:2022 Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio

In data 23 giugno 2022 è stata pubblicata dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) la revisione della norma tecnica UNI 11560:2014.

La norma fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura destinati all’installazione permanente. Essa fornisce inoltre anche le indicazioni per la loro progettazione.

La revisione del 2022 introduce delle importanti novità, che riguardano principalmente tre punti:

  • la documentazione a corredo del sistema di ancoraggio, partendo dalla progettazione;
  • le figure coinvolte nei processi di installazione, ispezione e manutenzione;
  • i controlli da eseguire in fase di ispezione.

Nel dettaglio andiamo a discutere le novità introdotte relativamente agli aspetti legati alla progettazione e alla documentazione a corredo del sistema di ancoraggio.

Il capitolo 7 del documento rilasciato dall’UNI in riferimento alla norma 11560:2022 e precisamente la parte relativa a “Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio” vengono descritte le fasi che sono incluse nel processo di progettazione di un sistema di ancoraggio permanente che sia esso puntuale, lineare o combinato.

a) la realizzazione del progetto indicante la configurazione del sistema di ancoraggio effettuato dal progettista di quest’ultimo;
b) accurato controllo del manuale di istruzione ed installazione dei dispositivi scelti (con le indicazioni dei carichi trasferiti agli ancoraggi ed alle strutture di supporto);
c) verifica e valutazione da parte del progettista strutturale circa il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura, con verifica statica e/o
dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto stessa;
d) installazione del sistema di ancoraggio con riferimento al progetto, alle indicazioni contenute nel manuale e nella verifica del progettista strutturale;
e) dichiarazione di corretta installazione da parte dell’installatore;
f) archiviazione ordinata della documentazione di cui sopra a cura del committente.

La norma specifica che, nella documentazione di cui ai punti a), c) ed e) “deve essere presente almeno l’elaborato grafico con la disposizione planimetrica del sistema e le eventuali indicazioni di utilizzo, la relazione generale descrittiva del sistema, la relazione di calcolo strutturale e la documentazione fotografica del fissaggio dei dispositivi…”.

La norma individua infatti due figure preposte alla redazione del progetto della configurazione del sistema di ancoraggio e della verifica strutturale (relazione di calcolo):

  •  la prima è il progettista del sistema di ancoraggio, ovvero un “tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal committente a redigere il progetto della configurazione del sistema di ancoraggio quale misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, per gli interventi successivi previsti e/o programmati”;
  • la seconda è il progettista strutturale, ovvero un “tecnico abilitato designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dal sistema di ancoraggio alla struttura di supporto, come da valori di progetto riportati nel manuale del fabbricante, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto stessa.

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